Sono stati aggiornati il 6 febbraio dalla commissione nazionale (presso il ministero del lavoro) gli importi minimi retributivi e i contributi per il lavoro domestico nel 2014.
La retribuzione minima oraria per un lavoratore domestico non convivente, inquadrato al livello ‘A’ (rientrano in questo inquadramento anche i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale che non prestano assistenza alle persone) parte da 4,47 euro rispetto ai 4,41euro dello scorso anno.
Per il livello ‘B’ (ossia coloro che hanno un’esperienza di oltre 12 mesi) l’importo orario previsto è di 5,59 euro. La retribuzione per l’inquadramento al livello ‘D Super’ è pari a 7,93 euro.
Il minimo mensile per il collaboratori domestici conviventi (livello ‘A’) è di 641,86 euro, fino a raggiungere quota 1.173,83 euro a cui si aggiunge un’indennità di 165,31 euro, per il livello ‘D Super’.
Per i lavoratori impiegati fino a un massimo di 30 ore settimanali, la retribuzione minima oscilla dai 558,97 euro per il livello ‘B’ ai 648,39 euro per il livello ‘C’.
Variazioni anche per l’assistenza notturna. Se l’assistito è autosufficiente, l’importo minimo è di 964,22 euro, altrimenti è pari a 1.349,92 euro.
Le indennità di vitto e alloggio, passano complessivamente dai 5,31 euro dell’anno scorso ai 5,39 del 2014.
Sempre per i lavoratori domestici, l’Inps con la circolare 23 del 10 febbraio 2014, ha aggiornato il valore dei contributi: per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,86 euro, il contributo orario è fissato a 1,39 euro, comprensivo di Cuaf (cassa unica assegni familiari); per retribuzioni comprese tra 7,86 e 9,57 euro, il contributo sale a 1,57 euro, fino a raggiungere la cifra di 1,91 euro per le retribuzioni di oltre 9,57 euro.
Per gli impieghi che superano le 24 ore settimanali, è previsto un contributo di 1,01 euro con una retribuzione oraria di 5,06 euro.
Inoltre per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, all’importo dei contributi si aggiunge l’1,40% della retribuzione convenzionale che sarà destinato all’Aspi.
Relativamente al contributo Cuaf, l’Inps sottolinea che è dovuto tranne per i rapporti di lavoro tra coniugi, se il datore di lavoro è titolare di indennità di accompagnamento e per i rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi quando riconosciuto ai sensi di legge.
Tutti gli importi (i minimi retributivi e i contributi) sono applicati a partire dal primo gennaio dell’anno in corso pertanto i datori che hanno pagato gennaio facendo riferimento ai minimi del 2013, dovranno versare nella prossima busta paga anche l’eventuale saldo relativo al mese scorso.
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