Dall’Agenzia delle entrate le istruzioni d’uso per i soggetti che hanno subito danni sia per il patrimonio privato che per le attività economiche e produttive
Pronte le regole per poter utilizzare il credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato, per esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive. Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie. Il Provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prevede, inoltre, che la banca, a sua volta, utilizzi in compensazione il credito attraverso il modello F24. In particolare, allo scopo di favorire la massima diffusione, è previsto che non si applichino i limiti di compensabilità previsti dalla normativa vigente.
Ciò si inserisce nell’ambito delle misure previste dall’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificato dall’articolo 10,del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza, articolandola in due fasi. La prima fase prevede l’assistenza alla popolazione e la ricognizione dei fabbisogni. La seconda fase dà attuazione alle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti relative a ricognizione di fabbisogni per il ripristino del patrimonio, pubblico e privato, danneggiato e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni.
Come funziona la compensazione: le rate dettano i tempi all’uso dell’F24 – In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza. A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
Spazio agli interessi e alle spese di gestione nel calcolo del credito d’imposta – Nel dettaglio, il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.
La trasmissione dei dati – Il finanziatori comunica all’Agenzia delle Entrate in via telematica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare dei finanziamento concesso, il numero e l’importo delle singole rate e i dati di eventuali risoluzioni. Al riguardo, l’Agenzia emanerà un successivo Provvedimento.
Il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti”.